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Sfratti per finita locazione, tutto quello che c’è da sapere…
Sfratto per fine locazione: cos’è e quali sono le procedure?
Lo sfratto per fine locazione, disciplinato dall’art. 657 del Codice di procedura civile , rappresenta il provvedimento con cui il giudice impone all’inquilino di lasciare la casa e di riconsegnarla al proprietario e per tale permette al proprietario dell’immobile ceduto in locazione, di munirsi del titolo esecutivo per rientrare in possesso del titolo proprio immobile.
Lo sfratto, che in diritto è inteso proprio come l’intimazione a lasciare l’immobile, è un atto giuridico con il quale si chiede al conduttore la consegna della casa, una procedura di rilascio che nasce, in caso di fine contratto di locazione a di una richiesta e dove il conduttore non adempia in maniera spontanea.
In generale le procedure principali per lo sfratto sono due:
- sfratto finita locazione;
- sfratto per morosità.
Nel caso di sfratto per fine locazione, questo avviene alla scadenza del contratto, per conto, in base all’art. 1590 cod. civ. il conduttore deve riconsegnare l’immobile al locatore; mentre quello per morosità può essere richiesto dal locatore, laddove il conduttore non adempia ai pagamenti canone d’affitto e/o agli oneri accessori.
Andando più nel dettaglio, la procedura sfratto per finita locazione, secondo il citato art. 657 cpc, viene intimata dopo la scadenza del contratto. Questa procedura, per tale, inizia con l’intimazione di sfratto per finita locazione da parte del proprietario, con citazione per ottenerne la convalida. Nella citazione vi dovrà essere necessariamente l’avvertimento al convenuto che, in caso di mancata comparizione o opposizione, il giudice potrà provvedere alla convalida dello sfratto.
Tra il giorno della notifica e quello dell’udienza non possono trascorrere meno di venti giorni e le parti devono costituirsi in giudizio mediante deposito di questa notifica o con comparsa di risposta in cancelleria o ancora presentando questi documenti dinanzi al giudice durante l’udienza.
Sfratto per fine locazione: come si svolge l’udienza?
L’udienza di convalida di sfratto per finita locazione si svolge in diversi modi, tutto in base al comportamento dell’affittuario. Tale comportamento influirà sulla modalità dello stesso sfratto. Difatti, se questi non compare in udienza il giudice emetterà un’ordinanza di convalida che costituisce il titolo di esecuzione per lo sfratto e di conseguenza il conduttore non potrà presentare alcuna istanza di proroga per lo sfratto.
Se il conduttore invece intende contestarla, potrà opporsi. Nell’opposizione all’interno del procedimento di sfratto per fine locazione, i tempi per la riconsegna dell’appartamento si dilatano, poiché il giudice sospenderà il procedimento per rimette con giudizio ordinario la decisione sull’opposizione. Certo, se tale opposizione non è fondata con prove scritte, il giudice pronuncerà ordinanza non impugnabile di rilascio. Mentre se fosse il locatore non compaia all’udienza di convalida, il procedimento in questo caso viene estinto.
A questo punto, con l’ordinanza di convalida verrà fissata la data dell’esecuzione dello sfratto. Il termine di riferimento va per un massimale di sei mesi e se il conduttore non lascia l’immobile come da accordi, vi sarà l’esecuzione forzata.